Corso RLS: cos’è, durata validità e ore di aggiornamento

corso rls

L’art. 37 comma 10 del D.Lgs 81/2008 prevede una formazione specifica per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Il Corso RLS deve permettere a questa figura professionale di acquisire le conoscenze necessarie per gestire i rapporti con ilavoratori per questioni che riguardano la salute e la sicurezza sul lavoro.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Il testo unico per la sicurezza stabilisce che in ogni luogo di lavoro sia designato almeno un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Il numero minimo di figure preposte per svolgere il ruolo di rappresentante varia a seconda delle dimensioni delle aziende, sebbene resti a discrezione delle parti datoriali e sindacali la facoltà di incrementare la soglia minima richiesta. Più nello specifico, il numero minimo di RLS imposto dalla legge è la seguente:

  • 1 rappresentante per le aziende fino a 200 lavoratori;
  • 3 rappresentanti per le aziende da 201 a 1.000 lavoratori;
  • 6 rappresentanti per le aziende con oltre 1.000 lavoratori.

Altra distinzione fondamentale riguarda la figura preposta a designare o eleggere il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Infatti, per le aziende fino a 15 lavoratori il RLS è di norma designato direttamente dagli stessi lavoratori. Per le aziende con una base di lavoratori superiore a 15, il RLS viene eletto dai lavoratori sulla base delle rappresentanze sindacali.

Corso RLS

Come accennato in precedenza, il testo unico per la sicurezza prevede un corso di formazione specifico, della durata minima di 32 ore, con verifica di apprendimento, in grado di fornire tutte le conoscenze tecniche e pratiche alla figura preposta a svolgere il ruolo di rappresentante. Più in particolare, tale formazione dovrà permettere al RLS di raggiungere determinati obiettivi:

  • adeguate conoscenze dei rischi lavorativi esistenti nell’ambito in cui esercita la sua professione;
  • adeguate competenze tecniche sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi lavorativi;
  • adeguate conoscenze dei principi giuridici in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.