Documento di Valutazione dei Rischi: cos’è e come si realizza

documento di valutazione dei rischi

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è il documento che raccoglie la valutazione di tutti i rischi presenti in azienda e le misure di prevenzione e protezione attuate e da attuare. Tutte le aziende con lavoratori (compresi soci lavoratori, stagisti, tirocinanti e lavoratori con contratti temporanei) devono predisporre e conservare il DVR presso l’azienda. Andiamo a scoprire in cosa consiste e come viene realizzato.

Documento di Valutazione dei Rischi

Il Documento di Valutazione dei Rischi deve essere redatto dal datore di lavoro. Il datore di lavoro, per predisporre un documento che soddisfi i requisiti di legge e per avere consulenza specifica in materia di sicurezza e salute, può avvalersi del supporto di personale interno ed esterno all’azienda. Citiamo in ordine di importanza:

  • Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: è una figura che lavora in affiancamento con il datore di lavoro per la valutazione dei rischi e la pianificazione di misure adeguate;
  • Il Medico Competente: valuta la salute dei lavoratori ed i rischi correlati, predisponendo il protocollo di sorveglianza sanitaria;
  • Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: è la figura che viene consultata in merito alla valutazione dei rischi e deve ricevere obbligatoriamente una copia del documento per presa visione.

Il DVR deve contenere:

1) La descrizione dell’azienda e l’organigramma della sicurezza
2) La valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza a cui sono esposti i lavoratori durante l’attività lavorativa;
3) L’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate a seguito della valutazione;
4) L’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione da attuare per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

LEGGI ANCHE: HACCP: cos’è e cosa serve il controllo di sicurezza sugli alimenti

Il documento deve essere conservato in azienda in formato cartaceo o informatico, deve essere munito di data certa e deve riportare la firma del datore di lavoro, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), del medico competente (ove previsto) e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi sono un modello semplificato, proposto dal ministero del lavoro, che alcune aziende a rischio ridotto possono utilizzare come metodo per la predisposizione del DVR.

Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi, elaborando il relativo documento entro 90 giorni dalla data di inizio della propria attività.

Il DVR non ha una scadenza, ma deve essere aggiornato entro 30 giorni in seguito a:

  1. Variazioni significative del processo produttivo o dell’organizzazione aziendale;
  2. Infortuni e quasi infortuni;
  3. Necessità evidenziate dai risultati della sorveglianza sanitaria o da indagini tecniche di rischio.

Un aspetto che è importante sottolineare è quello relativo alle sanzioni applicabili in caso di mancata o incompleta elaborazione.

Tali sanzioni vanno da un minimo di 3.000 fino ad un massimo di 15.000 Euro di ammenda al datore di Lavoro e pene detentive fino a otto mesi. Inoltre la mancata redazione del DVR, se reiterata, può comportare anche la sospensione dell’attività imprenditoriale.